ASSOCIAZIONE FUTURA MEMORIA
PIAZZA F. MATTEUCCI 11 - 50013
CAMPI B.ZIO (FI)
CODICE FISCALE 94218760489
© Copyright 2023 - Associazione Futura Memoria - Tutti i diritti riservati
Iscrizione Atto Dirigenziale n.3433. N° iscrizione 1073.
C.F.: 94218760489 PEC: afmemoria@pec.it
I contenuti di questo sito sono distribuiti con licenza Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
I PRINCIPI FONDAMENTALI
La Costituzione italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 e entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è il fondamento giuridico e istituzionale della Repubblica Italiana. Essa stabilisce i principi fondamentali su cui si basa l'ordinamento giuridico dello Stato e regola l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni. Ecco alcuni dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana:
ARTICOLO I
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Sovranità Popolare e Forma di Stato e di Governo: Questo articolo stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'Italia è definita come una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Questo significa che il potere risiede nella volontà della collettività e che le decisioni politiche e istituzionali sono prese in conformità con la volontà del popolo, espressa attraverso elezioni e processi democratici. Inoltre, la Repubblica è basata su principi di uguaglianza, partecipazione e lavoro come fondamenta della vita sociale ed economica.
ARTICOLO II
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Diritti inviolabili: Questo articolo afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'individuo, sia come individuo che all'interno delle strutture sociali. Questi diritti sono fondamentali e devono essere rispettati e tutelati dalla legge e dalle istituzioni.
ARTICOLO III
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Uguaglianza: L'articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La Repubblica è chiamata a rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza e la libertà dei cittadini, promuovendo così la partecipazione di tutti alla vita politica, economica e sociale del paese.
ARTICOLO IV
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Principio di Legalità e Diritti Sociali: L'articolo 4 afferma che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, precludendo il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti al progresso del paese. Inoltre, la Repubblica riconosce il diritto al lavoro come fondamentale e si impegna a promuovere le condizioni che ne assicurino l'effettività.
ARTICOLO V
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Ruolo del Lavoro e dell'Economia: Questo articolo afferma che la Repubblica riconosce il valore sociale del lavoro e promuove le condizioni che ne assicurino la dignità, la libertà e l'eguaglianza. L'ordinamento economico è finalizzato a eliminare l'oppressione economica e a prevenire l'uso del lavoro in modo da limitare la libertà e la dignità dei lavoratori.
ARTICOLO VI
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Libertà Personale: L'articolo 6 sancisce il principio della libertà personale e inviolabile. La detenzione, l'ispezione personale o altre restrizioni alla libertà personale possono essere ordinate solo per motivi giustificati e in conformità con la legge.
ARTICOLO VII
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Libertà di Manifestazione del Pensiero: Questo articolo riconosce il diritto di ogni cittadino di esprimere liberamente il proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto e altri mezzi di comunicazione. La libertà di stampa e di informazione è garantita, ma non può essere sfruttata per fini contrari alla morale pubblica.
ARTICOLO VIII
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Libertà Religiosa: La Costituzione riconosce la libertà religiosa, dichiarando che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. La Repubblica garantisce la libertà di esercitare il culto in privato o in pubblico, pur nel rispetto delle leggi che regolano l'ordine pubblico.
ARTICOLO IX
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Ambiente e Patrimonio Storico-Artistico: L'articolo 9 afferma che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del paese. Questa disposizione sottolinea l'importanza di preservare l'ambiente naturale e culturale, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la conservazione del patrimonio culturale.
ARTICOLO X
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Rapporti Internazionali: L'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questo articolo sottolinea l'importanza del rispetto delle norme internazionali e dell'adesione alla comunità internazionale.
ARTICOLO XI
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Pace e Diritto di Asilo: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e limita le sue forze armate a scopi di difesa. L'articolo riconosce anche il diritto d'asilo a chiunque sia perseguitato per azioni compiute in favore della libertà.
ARTICOLO XII
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Identità Giuridica: Questo articolo stabilisce che la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso. L'emblema della Repubblica è il cosiddetto "emblema della Repubblica", costituito dal "garofano" rosso su sfondo bianco, circondato da una corona di foglie di alloro, da cui si irradiano i raggi del sole.